Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per la corresponsione di contributi pari a 5 milioni di euro annui da destinare a ciascuno degli enti di cui all'articolo 1.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente a conferma da parte di una commissione di tre esperti, di cui due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una dettagliata relazione, trasmessa da ciascuno degli enti di cui al comma 1, concernente l'andamento finanziario e corredata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo per l'anno quello successivo.
      3. Allo scopo di creare e consolidare una effettiva rete museale, una parte delle risorse erogate, stabilita annualmente dalla commissione di cui al comma 2, è destinata alla realizzazione di attività che mettano in sinergia risorse umane, professionalità e competenze tecniche degli enti di cui all'articolo 1.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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